La delega di funzioni in materia di sicurezza

La delega di funzioni in materia di sicurezza

Il trasferimento dal titolare originario (datore di lavoro) ad altri collaboratori di determinate attività attinenti all’organizzazione e alla gestione della sicurezza all’interno di una specifica realtà aziendale è disciplinato dalla legge (artt. 16 e 17 del D.Lgs n. 81/2008, cd. Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro).

E’ innanzitutto vietato delegare alcune attività relative alla sicurezza aziendale. È escluso infatti che possa essere delegata la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione, c.d. ‘DVR’. Non è inoltre delegabile la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Il divieto sussiste in quanto tali attività sono intrinsecamente connesse al ruolo dell’imprenditore, quale titolare della propria impresa, e quindi ultimo centro di valutazione e di decisione.

Per tutte le altre funzioni è ammessa la delega, che nella prassi viene in genere prevista molto ampia. E’ comunque importante valutare, rispetto alla specifica organizzazione ed anche all’eventuale sovrapposizione dei poteri dei vari dirigenti interessati, se escludere dalla singola delega alcune specifiche funzioni.

Quando ammessa, la delega deve essere attribuita dal datore di lavoro ad un soggetto che necessariamente possieda le caratteristiche di competenza, esperienza e professionalità richieste per lo svolgimento delle specifiche attività delegate. Il possesso da parte del delegato dei requisiti tecnico-professionali necessari per la gestione delle attività delegate è imprescindibile. Qualora la persona ne risulti priva, il datore di lavoro incorrerebbe in responsabilità a causa della non adeguata individuazione del delegato. Per esempio, in caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro potrà essere esonerato da responsabilità unicamente laddove lo stesso dimostri che il soggetto da lui delegato era in possesso dei requisiti di idoneità professionale e competenza tecnica necessari per lo svolgimento della funzione delegata.

 

La delega deve conferire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di queste ultime. La delega deve quindi essere accompagnata dall’attribuzione al delegato di veri poteri decisionali, più o meno ampi in relazione alle funzioni delegate, nonché dei mezzi economici necessari per procedere all’adozione delle misure di prevenzione e protezione ritenute più opportune. Nella pratica, però, non sempre è facile conciliare gli eventuali limiti di spesa posti al delegato (budget o altro) e la posizione di garanzia rivestita. Solo un’adeguata esperienza permette di ‘dosare’ correttamente responsabilità e limiti di spesa.

 

In capo al datore di lavoro in ogni caso permane l’obbligo di vigilare sull’attività del delegato. Ovviamente tale controllo non deve comprimere integralmente l’autonomia e il ruolo di quest’ultimo, ma deve estrinsecarsi in una puntuale verifica della correttezza complessiva delle attività di gestione svolte dal delegato stesso.

Quanto alla forma, la delega deve essere conferita necessariamente tramite atto scritto avente data certa. A tal fine, anche a seconda della tipologia di realtà aziendale, sono generalmente utilizzati gli strumenti della scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale, dell’atto pubblico, della produzione e registrazione dell’atto presso un ufficio pubblico, ma sono anche considerati ammissibili altri strumenti, fra i quali, per esempio l’apposizione della marca temporale su strumenti informatici, nonché l’utilizzo della posta certificata.

Infine, la delega necessita dell’accettazione espressa per iscritto da parte del destinatario; in mancanza la stessa è priva di effetti.

Alla delega deve essere data anche adeguata e tempestiva pubblicità, nel senso che tutti i potenziali interessati (altri garanti della sicurezza aziendale, lavoratori) debbano essere posti a conoscenza delle funzioni attribuite al delegato. La pubblicità della delega può essere attuata mediante le tipiche forme di comunicazione endoaziendale.

Non sono assolutamente ammesse deleghe tacite o di fatto, neppure ove il dirigente ricopra incarichi ai massimi livelli dell’impresa, come ad esempio il Direttore Generale.

 

A determinate condizioni il soggetto delegato può subdelegare alcune funzioni oggetto della delega. A tal fine, è innanzitutto necessario il consenso del delegante, che deve autorizzare la subdelega. Quest’ultima poi può essere conferita unicamente per l’espletamento di singole specifiche funzioni. Non è ammessa ulteriore delega di funzioni già oggetto di subdelega e, infine, grava sempre sul datore di lavoro e sul delegante l’obbligo di vigilanza nei confronti dello svolgimento delle funzioni subdelegate.


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