Contratti di lavoro a tempo determinato: deroghe provvisorie al regime delle causali per proroghe e rinnovi

Contratti di lavoro a tempo determinato: deroghe provvisorie al regime delle causali per proroghe e rinnovi

A causa dell’emergenza Covid-19 nel corso del 2020 il legislatore, tramite una serie di successive disposizioni, è intervenuto per attenuare provvisoriamente la disciplina prevista dal d.lgs. n. 81/2015 (come modificato dal cd. Decreto Dignità) in materia di contratti a tempo determinato.

In particolare, è stata ravvisata l’opportunità di derogare a livello temporaneo allo stringente regime delle causali di cui all’art. 19.

È noto infatti che gli artt.19 e 21 del D. lgs. 81/2015 prevedono che il contratto a termine possa essere rinnovato e, dopo i primi 12 mesi, possa essere prorogato unicamente per esigenze momentanee e di carattere oggettivo, estranee all’ordinaria attività; per sostituire altri lavoratori o a causa di esigenze relative ad incrementi temporanei, significativi ma non programmabili, dell’attività ordinaria.

Il D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), convertito con Legge 126/2020, che ha modificato i precedenti interventi in materia apportati con il Decreto Cura Italia e successivamente con il Decreto Rilancio, ha previsto che entro il 31 dicembre 2020 si potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine in scadenza entro il 31 dicembre per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, senza necessità di indicare la causale della proroga o del rinnovo, ferma la durata massima di 24 mesi.

La legge n. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio) ha prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine predetto.

La proroga speciale potrà essere utilizzata per prolungare la durata dei contratti a termine in prossimità della loro scadenza.

Ad esempio un contratto della durata di un anno che scade il 31 marzo 2021 potrà essere prorogato senza causale entro il 31 marzo, per ipotesi, anche per una durata di ulteriori 12 mesi fino al 31 marzo 2022, non superando così il limite di 24 mesi di complessiva durata del rapporto.

Non si potrà invece utilizzare tale proroga straordinaria per un contratto il cui termine scada a fine aprile o maggio.

Si ricorda che questa speciale proroga può essere utilizzata solo per una volta, quindi si consiglia una attenta valutazione del periodo per cui prorogare la scadenza del termine contrattuale, all’interno del range massimo di 24 mesi.

Si ricorda infine che il Decreto Agosto ha abrogato la proroga obbligatoria, introdotta dal legislatore con la conversione in legge del Decreto Rilancio e particolarmente avversata dalle imprese, per cui al datore di lavoro era imposto di prorogare obbligatoriamente i contratti a tempo determinato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa subita a causa degli effetti dell’epidemia da Covid 19.


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