Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: procedura e profili problematici

Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: procedura e profili problematici

Il rapporto di lavoro può risolversi per effetto delle dimissioni del lavoratore. Le dimissioni costituiscono infatti un diritto che la legge attribuisce allo stesso e che deve essere esercitato secondo la sua libera volontà.

Il lavoratore all’atto delle dimissioni è tenuto però a rispettare l’obbligo di dare il preavviso al datore di lavoro, la cui durata è fissata dal contratto collettivo applicato al rapporto specifico.

Tale obbligo viene meno unicamente in caso di dimissioni per giusta causa, cioè per una situazione molto grave che non permette la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (ad esempio il mancato pagamento di svariati stipendi arretrati).

Un’altra forma di cessazione del rapporto di lavoro è costituita dalla cd. “risoluzione consensuale”. A differenza delle dimissioni, che promanano da una decisione del lavoratore, la risoluzione consensuale è basata sull’incontro delle volontà delle parti, entrambe decise a porre fine al rapporto di lavoro in essere.

Con l’accordo di risoluzione le parti possono definire le reciproche posizioni, sia con riguardo al momento di cessazione del rapporto (decorrenza immediata oppure decorrenza differita ad un momento successivo), sia con riguardo ad eventuali determinazioni di tipo economico.

La risoluzione consensuale del rapporto generalmente implica la rinuncia al preavviso, nonché alla corrispondente indennità sostitutiva.

È più prudente e consigliato sottoscrivere il predetto accordo presso sedi certificate, al fine di evitare eventuali successive controversie.

Al fine di garantire che la volontà del lavoratore sia genuina e scongiurare eventuali situazioni poco limpide (dimissioni in bianco, fraintendimenti o ancor peggio forme di coartazione), le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere formulate esclusivamente con modalità telematiche (art. 26 del d.lgs. n. 151/2015), avvalendosi di moduli appositi resi disponibili dal Ministero e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

La procedura telematica può essere attivata anche presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, le organizzazioni sindacali o i patronati, ai quali spesso i lavoratori per praticità si rivolgono.

È molto importante che la predetta procedura sia rispettata, altrimenti le dimissioni o la risoluzione consensuale saranno considerate del tutto prive di effetti e, di conseguenza, il rapporto di lavoro tra le parti ancora sussistente.

Si consiglia pertanto al datore di lavoro di informare debitamente il lavoratore della necessarietà della convalida e delle modalità con cui la stessa deve essere effettuata, in particolare accertandosi della conoscenza da parte dello stesso dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’azienda.

Va anche detto che il lavoratore ha per legge la facoltà di revocare le dimissioni, o la risoluzione consensuale se di questo si tratta, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione telematica.

E’ quindi molto importante che una eventuale risoluzione consensuale venga effettuata con le forme corrette, eventualmente in sede sindacale.

Nei casi in cui il lavoratore non effettui le proprie dimissioni telematiche ma allo stesso tempo non si presenti più in servizio, sarà opportuno che l’azienda apra nei suoi confronti un procedimento disciplinare per contestarne l’assenza ingiustificata. Si noti che l’instaurazione del procedimento disciplinare si rende necessaria proprio per il fatto che l’assenza – se non accompagnata dalle dimissioni telematica - è di per sé ritenuta insufficiente a provare la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro.

La forma telematica è generalmente obbligatoria, salvo alcuni casi espressamente esclusi quali le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, dimissioni/risoluzione dei lavoratori domestici, risoluzione consensuale o dimissioni sottoscritte nelle sedi protetta quale la sede sindacale. Al contrario sono invece obbligati a presentare le dimissioni in modalità telematica anche i lavoratori al termine del periodo di apprendistato.

E’ previsto infine un onere di convalida in caso particolari quali ad esempio le dimissioni rese dalla lavoratrice madre.


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